Iperammortamento 2026: come funziona e quali vantaggi offre alle imprese
Iperammortamento 2026: come funziona e quali vantaggi offre alle imprese
L'Iperammortamento 2026 rappresenta una delle principali opportunità per le imprese che intendono investire nella transizione energetica e digitale. Grazie a questa misura è possibile ottenere un importante beneficio fiscale sugli investimenti in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, accelerando il ritorno economico dell'investimento e riducendo i costi energetici aziendali.
L’incentivo
Inserita nella legge di bilancio 2026, si tratta della nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale.
La misura prevede un’agevolazione fiscale che consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisizione di determinati beni strumentali ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, riducendo l’imponibile IRES/IRPEF.
La maggiorazione sarà applicabile per investimenti effettuati e completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Beneficiari
Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi quelli in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali.
Contributo
La misura prevede una maggiorazione del costo d’acquisto differenziata in base al valore dell’investimento:
- 180% del costo d’acquisto per investimenti fino a 2,5 mln €
- 100% del costo d’acquisto per investimenti tra 2,5 e 10 mln €
- 50% del costo d’acquisto per investimenti oltre a 10 mln €
Interventi ammessi
- Sono ammessi investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (transizione 4.0), interconnessi al sistema aziendale e beni per la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi.
- Beni materiali nuovi per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (fotovoltaici, eolici, geotermici, a biomassa, idroelettrici), anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. In particolare, relativamente agli impianti:
- Sono ammessi solo impianti fotovoltaici con moduli europei iscritti nel registro Enea lettere b) e c) (con efficienza pari almeno al 23,5% e quelli bifacciali con efficienza pari almeno al 24%)
- II dimensionamento è calcolato su una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Massimali di spesa
Gli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sono ammessi entro un costo massimo espresso in euro/kW. Tale limite varia in base alla potenza dell’impianto e alla tipologia di fonte energetica utilizzata.
Per i sistemi di accumulo associati, invece, i massimali vengono calcolati in base ad un coefficiente.
Cumulabilità
La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee relative ai medesimi investimenti, fermo restando il divieto di doppio finanziamento e il limite del costo complessivamente sostenuto.
Risorse disponibili
La copertura finanziaria della misura sfiora i 10 Miliardi di euro, che si aggiungono ai 4 Miliardi già stanziati ed utilizzati per la Transizione 5.0.
Accesso al beneficio
L’accesso al beneficio avviene mediante trasmissione telematica, da parte dell’impresa, dei modelli standardizzati e delle relative comunicazioni e certificazioni sulla piattaforma predisposta dal GSE:
- Comunicazione iniziale: Trasmissione dei dati del programma d'investimento.
- Comunicazione di conferma: Invio (entro 60 giorni) dell'attestazione del pagamento di un acconto di almeno il 20% (in caso di leasing, della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessaria a raggiungere almeno il 20%) e conferma tecnica.
- Invio finale: Con certificazione contabile e perizia tecnica asseverata che certifichi l'avvenuta interconnessione.
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L'Iperammortamento può aumentare in maniera significativa la convenienza economica dell’investimento.
Normativa di riferimento
- Decreto direttoriale 10 giugno 2026 - Termini e modelli di comunicazione
- Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436 – Introduzione dell’Iperammortamento 2026
