Subentro e voltura luce e gas: differenze e costi | Hera Comm
Tutte le differenze e i relativi costi della voltura e del subentro di luce e gas
Quando si cambia casa, ci si può trovare a fare i conti con l’attivazione dei servizi indispensabili alla vita domestica. Tra questi ci sono le utenze di energia elettrica e gas per le quali bisogna effettuare un’operazione di subentro o di voltura.
Entrambi sono passaggi con cui si va a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica o gas ma, a tutti gli effetti, si tratta di procedure differenti. Per ognuna di queste operazioni vediamo le principali caratteristiche, la procedura da seguire per avviare la pratica, le tempistiche e i costi.
La voltura della luce e del gas
Nel caso in cui l’inquilino precedente abbia lasciato contatori e contratti di fornitura attivi, bisognerà solamente diventare intestatari delle utenze, ovvero effettuare la voltura della luce e del gas. La gestione della pratica implicherà la chiusura dei contratti in essere e la stipula di nuovi contratti, senza interruzione del servizio.
Per richiedere la voltura bisogna contattare la società di vendita di energia elettrica e gas. Di solito la richiesta può essere fatta online, tramite il servizio clienti telefonico, oppure recandosi presso uno sportello fisico. In questa occasione, sarà la società di vendita a dare tutte le informazioni su dati e documenti richiesti per procedere con l’operazione. In genere, i documenti necessari includono:
• Dati e contatti dell’intestatario;
• Informazioni sull’immobile (superficie, destinazione d’uso);
• Dati tecnici della fornitura (codice PdR/POD, matricola del contatore, potenza dell’impianto per l’energia elettrica).
Nel caso della voltura del contratto del gas, tra le informazioni necessarie per avviare la pratica c’è anche un’autolettura recente del contatore di al massimo due giorni prima. L’autolettura serve per calcolare quali consumi fatturare al vecchio intestatario e quali al nuovo.
Invece, nel caso del contratto dell’energia elettrica, le letture del contatore necessarie per la voltura saranno fatte direttamente dalla società di vendita, se possibile da remoto, altrimenti dopo aver concordato un appuntamento sul posto.
Per quanto riguarda Hera Comm, tutte le informazioni su come effettuare la pratica sono disponibili nella sezione Assistenza del sito.
Il subentro delle utenze luce e gas
A differenza della voltura, il subentro implica la riapertura di una fornitura chiusa: in pratica, il contatore è installato ma non attivo. Questo avviene quando il precedente inquilino ha deciso di interrompere i contratti di erogazione di energia elettrica e gas. In questi casi bisogna contattare la società di vendita, chiedendo di effettuare un’operazione di subentro e procedere con l’attivazione di nuovi contratti e con la riapertura dei contatori. Come per la voltura, anche in questo caso verranno richiesti alcuni dati e documenti per attivare la pratica.
Nel caso di riattivazione di una fornitura di gas dove l’impianto ha subito delle modifiche successive alla chiusura, la riattivazione può avvenire solo dopo una verifica da parte del distributore, come previsto dalla normativa in vigore (Del. 40/14). In questo caso, la società di vendita fa da tramite con il distributore. L’iter prevede quattro fasi:
1. Il distributore fa un sopralluogo ed emette un preventivo per eventuali interventi sulle reti. Se gli interventi non sono necessari, il preventivo sarà a importo zero.
2. Il cliente accetta il preventivo e, se richiesti, fornisce i documenti aggiuntivi. In questo modo il distributore può confermare la pratica.
3. Il cliente consegna la documentazione tecnica prevista dalla Delibera 40/14, ossia l’insieme di documenti tecnici introdotto dall’ARERA nel 2014 che certifica la regolarità dell’impianto rispetto alle norme tecniche in vigore. Il distributore verifica i documenti per dare il via libera alla riattivazione.
4. Il distributore fissa un appuntamento per riaprire l’impianto. In quell’occasione il cliente dovrà consegnare al tecnico del distributore il Modulo A/12 o B/12, emesso dal proprio installatore per certificare la tenuta dell’impianto. Senza il modulo, non si può procedere con la riattivazione.
Nella sezione assistenza del sito Hera Comm, sono disponibili tutte le informazioni su come effettuare il subentro.
I costi della voltura e del subentro
I costi relativi alle operazioni di voltura o subentro prevedono una parte variabile a seconda del distributore locale, detta “onere amministrativo”, e un costo di gestione della pratica che dipende dalla società di vendita.
Per quanto riguarda Hera Comm, tutte le informazioni sono disponibili nella sezione assistenza.
Le tempistiche per effettuare il subentro o la voltura
Quando si cambia casa, è fondamentale che al termine del trasloco le forniture di energia elettrica e gas siano già disponibili. Per questo è importante informarsi circa i tempi necessari allo svolgimento delle operazioni per l’effettiva riattivazione del servizio.
Per quanto riguarda la voltura della luce, il tempo tecnico è di 5 giorni lavorativi, di cui 3 affinché la società di vendita accetti la richiesta e 2 per attivare il nuovo contratto. Nel caso della voltura del gas, sono necessari 4 giorni lavorativi complessivi: 2 giorni affinché la società di vendita accetti la richiesta del cliente e 2 giorni per attivare il contratto.
Il subentro richiede tempi leggermente più lunghi e l’ARERA stabilisce i tempi massimi entro i quali il distributore deve attivare la fornitura. Per la luce, sono previsti 7 giorni lavorativi: 2 giorni per la comunicazione della richiesta da parte della società di vendita al distributore e 5 giorni per attivare la fornitura. Il subentro del gas, invece, deve avvenire entro 12 giorni lavorativi, di cui 2 per la comunicazione della richiesta e i restanti 10 per l’attivazione della fornitura.
Se l’impianto del gas è stato modificato, i tempi per l'attivazione della fornitura si calcolano da quando il distributore riceve tutta la documentazione relativa alla sicurezza dell'impianto prevista dalla normativa.
Cosa succede se il precedente intestatario non ha pagato le bollette?
Può capitare che al momento di effettuare una voltura o un subentro ci si trovi di fronte a pagamenti non corrisposti da parte del precedente intestatario, che è quindi considerato moroso. In questi casi, per certificare la propria estraneità al debito, bisogna consegnare il modulo di “Estraneità al debito del precedente intestatario”.
Sia nell’ipotesi del subentro che in quello della voltura, infatti, non c’è l’obbligo di pagare le bollette non saldate da parte dei nuovi inquilini o proprietari dell’immobile, in quanto imputabile solo al soggetto moroso.
In caso di subentro o voltura, quindi di cambio intestatario delle utenze, la società di vendita chiede al nuovo intestatario di autocertificare la propria estraneità ai debiti del precedente intestatario, senza rischi di atti amministrativi o sospensioni della fornitura.
Articolo pubblicato il: 29/10/2024