Gruppo Hera Luce e GasInfo UtiliModifica regole tassazione gas dal 1/1/2026

Modifica regole tassazione gas dal 1/1/2026

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il D.Lgs. 43/2025, che modifica le regole sulla tassazione del gas naturale (art. 26 del Testo Unico Accise – D.Lgs. 504/95).

Cosa cambia?

La distinzione tra usi civili e usi industriali sarà sostituita da quella tra usi domestici e usi non domestici.
Le aliquote restano invariate: quelle attuali per usi civili corrispondono agli usi domestici, mentre quelle per usi industriali corrispondono agli usi non domestici.

Uso domestico

Comprende abitazioni e relative pertinenze, uffici non situati presso stabilimenti produttivi, scuole, istituti di credito e strutture simili che anche nella precedente normativa non avevano diritto alla minore aliquota per usi industriali. Sono inclusi anche la produzione di calore destinato a usi domestici e il rifornimento di auto a metano tramite impianti collegati alla rete domestica.
I clienti che utilizzano il gas per uso domestico non dovranno fare nulla.

Uso non domestico

Rientrano in questa categoria tutti gli impieghi del gas diversi da quelli domestici, compresi quelli destinati agli impianti di produzione o impieghi per la produzione di energia termica, tramite impianti cogenerativi per teleriscaldamento, anche se destinati ad utenze non domestiche (solo se gli impianti cogenerativi hanno determinate caratteristiche tecniche - legge 9/1/1991, n.10).

Inoltre, grazie al nuovo adeguamento normativo, le attività culturali e ricreative, come biblioteche, musei, teatri, cinema, sale da concerto e strutture analoghe potranno accedere alla minore aliquota per usi non domestici a partire dal 1° gennaio 2026.

Adempimenti per clienti con uso non domestico

  • Clienti già ammessi alla minore aliquota per usi industriali: riceveranno nei primi giorni dell’anno una comunicazione molto importante, che dovranno restituire entro i primi mesi del 2026 per continuare a usufruire dell’applicazione della minore aliquota per usi non domestici.
  • Clienti rientranti nelle nuove categorie per usi non domestici: dovranno dichiarare il possesso dei requisiti necessari per poter usufruire della minore aliquota a partire da gennaio 2026