Canone TV in bolletta: come funziona l'addebito e chi deve pagarlo?

Dal luglio 2016, in attuazione della Legge di Stabilità 2016, il canone TV, comunemente noto come Canone Rai, viene riscosso direttamente attraverso la bolletta dell'energia elettrica. 
L'inserimento del canone TV nella bolletta della luce semplifica la gestione del pagamento: non è più necessario ricorrere a bollettini postali o altre forme di pagamento,  tutto confluisce in un unico documento. Per i clienti Hera, il canone compare direttamente nella fattura energetica.

 

Indice

 

Che cos’è il Canone TV (ex Canone Rai) e chi deve pagarlo?

Il Canone TV è un'imposta dovuta per la detenzione di uno o più apparecchi televisivi o di dispositivi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, indipendentemente dal fatto che vengano effettivamente utilizzati.
È tenuto al pagamento chi è intestatario di un'utenza elettrica domestica residente e possiede almeno un apparecchio televisivo nel proprio nucleo familiare. L'obbligo sussiste anche se il televisore è in affitto o in comodato d'uso, ed è indipendente dal numero di apparecchi presenti in casa: il canone è unico per famiglia anagrafica.

 

Perché il Canone TV si paga nella bolletta della luce?

La scelta del legislatore di collegare la riscossione del Canone TV alla bolletta elettrica risponde a una logica di semplificazione amministrativa e di contrasto all'evasione. L'accorpamento in bolletta ha consentito di ridurre i mancati pagamenti e di eliminare la necessità di adempimenti separati per il cittadino.
Dal punto di vista pratico, il canone TV viene addebitato sullo stesso documento della bolletta elettrica, sia nella versione elettronica sia in quella cartacea, come voce distinta rispetto ai costi energetici. Non è previsto alcun bollettino separato: un unico pagamento copre sia la fornitura di energia sia il canone.

 

Il presupposto legale: residenza anagrafica e presunzione di detenzione della TV

La norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 ha stabilito un presupposto presuntivo: chiunque sia titolare di un contratto di fornitura elettrica nell’immobile in cui ha la propria residenza anagrafica si presume detenga un apparecchio televisivo o un dispositivo idoneo a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare.

L’addebito riguarda esclusivamente le utenze domestiche residenti, e non le utenze non residenti o commerciali.

 

Su quale bolletta elettrica viene addebitato il Canone TV?

Il Canone TV viene addebitato sul contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residente associato alla residenza anagrafica del titolare. In presenza di più contratti attivi intestati a componenti dello stesso nucleo familiare, l'addebito avviene una sola volta per codice fiscale, sul contratto residente con la data di attivazione più recente.

Utenza domestica residente

L'addebito del Canone TV avviene automaticamente sulla fornitura elettrica classificata come "domestico residente", ovvero quella associata all'indirizzo in cui il titolare ha la propria residenza anagrafica.

Seconda casa e utenze aggiuntive

Il canone non si moltiplica in ragione del numero di immobili o contratti elettrici posseduti. Chi ha una seconda casa, o è titolare di più utenze non residenti, non è soggetto a ulteriori addebiti: il canone rimane unico per famiglia anagrafica. Fa eccezione il caso in cui in più immobili risiedano distinti nuclei familiari con proprie famiglie anagrafiche separate: in tale ipotesi ciascun nucleo è tenuto al pagamento di un proprio canone.

Coniugi con residenze diverse

Nel caso in cui i coniugi, o più in generale i componenti di un nucleo familiare, abbiano residenze anagrafiche in comuni o indirizzi diversi, e siano quindi titolari di contratti elettrici residenti separati, per evitare un doppio addebito è necessario che uno dei due presenti la dichiarazione sostitutiva (Quadro B) indicando su quale nominativo deve essere effettuato l'addebito. La dichiarazione si presenta una sola volta; in caso di variazione della situazione familiare va aggiornata compilando il Quadro C.

 

Come avviene il pagamento del Canone TV in bolletta?

Il Canone TV viene ripartito in rate e addebitato nelle bollette dell'energia elettrica durante l'anno. Non è previsto un bollettino di pagamento separato: l'importo del canone e quello relativo alla fornitura energetica confluiscono in un unico documento di fatturazione.

  • Ripartizione dell'importo annuale in rate mensili o bimestrali: l'importo annuo del canone viene suddiviso in rate proporzionali alla frequenza di emissione delle bollette.
  • Dettaglio dell'importo addebitato: la quota addebitata in ciascuna bolletta varia in base alla cadenza di fatturazione scelta o assegnata dal fornitore, e corrisponde alla frazione dell'importo annuale riferita al periodo di competenza.
  • Voce dedicata in bolletta: il canone è sempre indicato con la dicitura specifica "Canone di abbonamento alla televisione", separata dalle voci relative ai consumi energetici. L'importo totale della bolletta comprende sia i costi della fornitura sia la quota di canone del periodo, che tuttavia rimane identificabile come voce distinta.
  • In caso di attivazione di una nuova fornitura durante l'anno, l'importo addebitato dipende dalla data di inizio del contratto. Se la fornitura viene attivata dopo ottobre, il canone residuo sarà addebitato a partire dalle rate dell'anno successivo. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore. In tal caso, l'eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.

 

Esenzione e dichiarazione di non detenzione

Non tutti i titolari di un'utenza elettrica residenziale sono obbligati al pagamento del Canone TV. La legge prevede specifici casi di esenzione, che devono essere comunicati ogni anno all'Agenzia delle Entrate tramite apposita dichiarazione sostitutiva.
Ha diritto all'esenzione:

  • Chi non possiede un apparecchio televisivo
  • Chi sta già pagando il Canone su un'altra utenza intestata a un altro componente del nucleo familiare
  • Chi ha un’età superiore ai 75 anni e un reddito annuo non superiore a 8.000 euro
  • Personale diplomatico e militari stranieri

 

Riferimenti normativi sul Canone TV in bolletta

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016): introduce l'addebito del Canone TV nella bolletta dell'energia elettrica e definisce i presupposti applicativi.
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: definisce la famiglia anagrafica come unità di riferimento per il pagamento del canone, con l'inclusione delle unioni civili.
  • Agenzia delle Entrate – Portale dedicato al Canone TV: www.agenziaentrate.gov.it (dichiarazioni di esenzione, modelli, istruzioni per il rimborso).
  • Sito ufficiale del Canone RAI: www.canone.rai.it (modulistica, FAQ, aggiornamenti sull'importo annuale).

Domande più frequenti


Secondo i presupposti della Legge di Stabilità del 2016 deve pagare il canone RAI chi è intestatario di un’utenza di energia elettrica per l’abitazione in cui è residente e disponga di apparecchi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, indipendentemente dal numero di tali apparecchi e a prescindere che questi vengano o meno utilizzati.  
E’ dovuto, per singola famiglia anagrafica, anche qualora gli apparecchi siano stati affittati o siano in comodato d’uso.
L’importo annuale del Canone Rai per l’anno 2025 è di 90 euro. Per l’anno 2024 era stato ridotto a 70 euro. Dal 2017 al 2023 è stato di 90 euro, mentre per l’anno 2016 è stato di 100 euro.
Maggiori informazioni sono disponibili qui: http://www.canone.rai.it/https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Aree+tematiche/Canone+TV/


Chi può chiedere l'esenzione :
•    Chi non possiede un apparecchio televisivo;
•    Chi sta già pagando il Canone su un'altra utenza intestata ad un altro componente del nucleo familiare;
•    Chi ha un’età superiore ai 75 anni e ha un reddito annuo non superiore a 8.000 euro;
•    I diplomatici e militari stranieri.


In caso di attivazione di nuova utenza di energia elettrica residenziale la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorre dalla data di attivazione del contratto.


Per i clienti che attivano una fornitura durante l'anno, l'importo da pagare dipende dalla data di inizio della fornitura.
Se la fornitura viene attivata dopo ottobre, il canone dovuto sarà addebitato con la prima rata dell'anno successivo.
Si ricorda che se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore.
In tal caso, l'eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Regole di applicazione del canone Rai e importo rate.


Può richiedere informazioni alla società di Vendita richiedendo di poter pagare la sola quota energia con l'esclusione l'importo del canone rai.
In caso di avvenuto pagamento è possibile richiedere il rimborso delle quote fatturate e ritenute non dovute direttamente ad Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate sul sito.
Poiché le società di vendita non sono a conoscenza degli elenchi dei clienti esonerati al pagamento il cliente potrà verificare lo stato della richiesta di esenzione direttamente con Agenzia delle Entrate. 


Chi non detiene apparecchio televisivo può richiedere l'esenzione al pagamento del Canone Rai inviando apposita documentazione ad Agenzia delle Entrate.
La richiesta va presentata ogni anno.Di seguito le tempistiche di presentazione e relativa validità dell'esenzione:
Dal 1 luglio dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno di riferimento l'esenzione ha validità  per l'intero anno di riferimento; 
Dal 1 febbraio al 30 giugno dell'anno di riferimento l'esenzione ha validità dal secondo semestre dell'anno di riferimento;
Se la richiesta è presentata entro il primo mese successivo all'attivazione dell'utenza domestica residenziale l'esenzione decorre dalla data di attivazione della fornitura stessa.


No, ti sarà inviato un unico bollettino comprensivo dell’importo relativo alla fornitura di energia elettrica e quello relativo al canone.


No. Il canone viene addebitato al componente del nucleo familiare titolare dell'utenza elettrica domestica residente,una sola volta per Codice Fiscale, sul contratto con data di attivazione più recente.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.


No, se il cliente paga solo l'importo relativo al servizio, la quota di canone non pagata non concorre alla creazione dell'ordine di disconnessione. 
La fornitura non viene mai sospesa per mancato pagamento del solo canone Rai. 
 


Le quote di Canone rai insolute potranno essere pagate alla società di vendita entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emissione della bolletta in cui sono contenute.
Dopo tale scadenza l'importo potrà essere pagato direttamente ad Agenzia delle Entrate tramite F24.


In caso di mancato addebito, occorre verificare con la propria impresa elettrica il tipo di contratto e controllare se il canone viene addebitato nella bolletta successiva.
In caso contrario, l'importo dovuto deve essere versato utilizzando il modello F24.


La definizione è contenuta nell'art. 4 del PDR 30 maggio, 1989, n.232.
Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oppure un insieme di persone legate da vincoli di affinità o di affetto, che coabitino o abbiano dimora abituale (cioè residenza) nello stesso Comune; una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui sopra.
Si precisa che l'articolo 4 citato è stato modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs 5/2017 che ha ampliato la definizione di famiglia anagrafica includendo le unioni civili.


E' tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo.Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.Pertanto:
NO, non devi pagare il canone se possiedi un computer o smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.
SI, devi pagare il canone se hai uno dei device sopra indicati e sei dotato di chiavetta USB con sintonizzatore e ricevi quindi il segnale digitale terrestre o satellitare.


Si. E' tenuto al pagamento del canone chiunque possegga un apparecchio televisivo indipendentemente dall'utilizzo o meno dello stesso.


Sì, devi pagare il canone. Il tuo televisore è un apparecchio idoneo a ricevere programmi televisivi, sia che tu lo utilizzi o meno, il canone deve essere corrisposto per il solo fatto di possederlo.


Sono assoggettabili a canone TV solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare. Pertanto:
No, non devi pagare il canone se possiedi un vecchio televisore analogico senza decoder o sintonizzatore idoneo a ricevere il segnale digitale terrestre o di una parabola satellitare;
SI’, sei tenuto a pagare il canone nel caso in cui oltre al vecchio televisore analogico tu sia in possesso di un decoder o di un sintonizzatore idoneo a ricevere il segnale digitale terrestre o di una parabola satellitare.


No, non si deve più pagare il canone, non vale più la nota Mise del 2012 secondo la quale erano soggetti al canone i ricevitori radio fissi, i ricevitori radio portatili, i ricevitori radio per mezzi mobili, i lettori Mp3 con radio FM integrata. 


No, il canone è unico per singola famiglia anagrafica a prescindere dal numero di televisori o apparecchi idonei posseduti.


Il Canone rai deve essere pagato una sola volta per nucleo familiare. Viene addebitato al componente del nucleo familiare titolare dell'utenza elettrica domestica residente, una sola volta per Codice Fiscale, sul contratto residente con data di attivazione più recente.


Se appartenete alla stessa famiglia anagrafica, pagherete il canone una volta sola. In tale caso uno dei due deve presentare la dichiarazione sostituiva (QUADRO B) e comunicare su quale nominativo deve essere fatto l’addebito. La dichiarazione viene presentata una volta sola.
Se nel corso del tempo avvengono dei cambiamenti nella famiglia anagrafica rispetto a quanto dichiarato nel QUADRO B precedentemente presentato dovrai presentare una nuova dichiarazione compilando la parte relativa alla "variazione dei presupposti" (QUADRO C).


No, il Canone è dovuto una sola volta per nucleo familiare.Per evitare l'addebito sull'utenza ancora intestata al deceduto è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione(quadro B).


Se  l'utenza è ancora intestata al deceduto occorre presentare la dichiarazione sostitutiva per la non detenzione di apparecchi TV (quadroA).


Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 .


Il Canone Rai è legato alla detenzione dell'apparecchio televisivo. Pertanto:
- se il contratto della luce è intestato al padrone di casa, e l'inquilino è residente nell'immobile in affitto  quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone Rai tramite versamento con F24 secondo le scadenze stabilite dalla legge.
- se il contratto della luce è intestato all'inquilino residente nell'immobile , riceverà l'addebito delle quote di Canone in bolletta. 
 


La condizione di affittuario non è determinante ai fini dell'addebito del Canone rai. 
Il canone viene addebitato al componente del nucleo familiare titolare dell'utenza elettrica, una sola volta per Codice Fiscale, sul contratto residente con data di attivazione più recente. 


Nel caso in cui tu abbia apparecchi televisivi o comunque idonei a ricevere il segnale da digitale terrestre o satellitare e hai la residenza anagrafica sei tenuto a pagare il canone RAI anche se non sei intestatario del contratto di energia elettrica.
Se invece non hai la residenza anagrafica nell’appartamento per il quale paghi l’affitto, ma fai parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, allora non sei tenuto a pagarlo.


Si, devi pagare il canone perché anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.


Dipende, se ogni nucleo familiare ha una sua distinta famiglia anagrafica, ciascun nucleo pagherà un canone; anche nell’ipotesi di un unico intestatario di contratto di fornitura di energia elettrica.
Diversamente, se i diversi nuclei fanno parte della stessa famiglia anagrafica (vincoli di parentela, affinità, adozione, ecc..) paga il canone solo l’intestatario della fornitura di energia elettrica residente.


Se paghi il canone di abbonamento speciale non devi pagare il canone di abbonamento ordinario. Per evitare il doppio addebito, presenta la "Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione" compilando il Quadro A.


La richiesta di rimborso può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati direttamente alle Agenzie delle Entrate con le seguenti modalità:
1. Accedi al sito www.agenziaentrate.gov.it  
2. Nella pagina dedicata al rimborso del canone RAI trovi il modello da utilizzare e le istruzioni per compilarlo.

Potrai inoltrarlo:
-in cartaceo, con raccomandata a Agenzia delle Entrate – Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino.
Ricordati di allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Via telematica, attraverso il servizio web messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


La richiesta di rimborso può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati direttamente alle Agenzie delle Entrate secondo le modalità previste sul sito.


Il cliente può chiedere il rimborso del canone pagato e non dovuto compilando un apposito modello.
Il cliente può trovare il modello dal sito www.canone.Rai.it oppure www.agenziaentrate.gov.itassieme alle istruzioni per la compilazione.
Il rimborso può essere chiesto se

  • il cliente ha più di 75 anni, reddito familiare inferiore a 6.713,98 (fino al 2017) o a 8.000 euro (dal 2018) e ha presentato dichiarazione sostitutiva di esenzione (codice motivo 1 da indicare nel modello)
  • un componente familiare ha i requisiti di esenzione(diplomatici, militari stranieri) e ha presentato dichiarazione sostitutiva di esenzione (codice motivo 2 da indicare nel modello)
  • un altro componente familiare ha pagato il canone con modalità diverse dall'addebito in bolletta (codice motivo3 da indicare nel modello)
  • il canone è stato pagato anche su altra utenza elettrica intestata ad altro componente familiare (codice motivo 4da indicare nel modello)
  • è stata presentata dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi (codice motivo 5 da indicare nel modello)

Sarà l'Agenzia delle Entrate, dopo un tempo tecnico per effettuare i dovuti controlli, a comunicare alle imprese elettriche l'eventuale accredito da effettuare a titolo di rimborso.


Dopo aver ricevuto la tua richiesta, l’Agenzia delle Entrate effettuerà gli opportuni controlli, successivamente comunicherà  di procedere con il rimborso.
L'importo verrà rimborsato in bolletta , entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se il rimborso da parte delle imprese elettriche non va a buon fine, sarà pagato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. 


Si, si può rivolgere alla società di vendita per informazioni generali riguardanti l'addebito del Canone Rai in bolletta, mentre le richieste di esenzione vanno inoltrate direttamente ad Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste sul sito.


I dati personali raccolti per la fornitura dell'energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

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