Canone TV in bolletta: come funziona l'addebito e chi deve pagarlo?
Dal luglio 2016, in attuazione della Legge di Stabilità 2016, il canone TV, comunemente noto come Canone Rai, viene riscosso direttamente attraverso la bolletta dell'energia elettrica.
L'inserimento del canone TV nella bolletta della luce semplifica la gestione del pagamento: non è più necessario ricorrere a bollettini postali o altre forme di pagamento, tutto confluisce in un unico documento. Per i clienti Hera, il canone compare direttamente nella fattura energetica.
Indice
- Che cos’è il Canone TV (ex Canone Rai) e chi deve pagarlo?
- Perché il Canone TV si paga nella bolletta della luce?
- Il presupposto legale: residenza anagrafica e presunzione di detenzione della TV
- Su quale bolletta elettrica viene addebitato il Canone TV?
- Come avviene il pagamento del Canone TV in bolletta?
- Esenzione e dichiarazione di non detenzione
- Riferimenti normativi sul Canone TV in bolletta
Che cos’è il Canone TV (ex Canone Rai) e chi deve pagarlo?
Il Canone TV è un'imposta dovuta per la detenzione di uno o più apparecchi televisivi o di dispositivi idonei a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, indipendentemente dal fatto che vengano effettivamente utilizzati.
È tenuto al pagamento chi è intestatario di un'utenza elettrica domestica residente e possiede almeno un apparecchio televisivo nel proprio nucleo familiare. L'obbligo sussiste anche se il televisore è in affitto o in comodato d'uso, ed è indipendente dal numero di apparecchi presenti in casa: il canone è unico per famiglia anagrafica.
Perché il Canone TV si paga nella bolletta della luce?
La scelta del legislatore di collegare la riscossione del Canone TV alla bolletta elettrica risponde a una logica di semplificazione amministrativa e di contrasto all'evasione. L'accorpamento in bolletta ha consentito di ridurre i mancati pagamenti e di eliminare la necessità di adempimenti separati per il cittadino.
Dal punto di vista pratico, il canone TV viene addebitato sullo stesso documento della bolletta elettrica, sia nella versione elettronica sia in quella cartacea, come voce distinta rispetto ai costi energetici. Non è previsto alcun bollettino separato: un unico pagamento copre sia la fornitura di energia sia il canone.
Il presupposto legale: residenza anagrafica e presunzione di detenzione della TV
La norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 ha stabilito un presupposto presuntivo: chiunque sia titolare di un contratto di fornitura elettrica nell’immobile in cui ha la propria residenza anagrafica si presume detenga un apparecchio televisivo o un dispositivo idoneo a ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare.
L’addebito riguarda esclusivamente le utenze domestiche residenti, e non le utenze non residenti o commerciali.
Su quale bolletta elettrica viene addebitato il Canone TV?
Il Canone TV viene addebitato sul contratto di fornitura elettrica di tipo domestico residente associato alla residenza anagrafica del titolare. In presenza di più contratti attivi intestati a componenti dello stesso nucleo familiare, l'addebito avviene una sola volta per codice fiscale, sul contratto residente con la data di attivazione più recente.
Utenza domestica residente
L'addebito del Canone TV avviene automaticamente sulla fornitura elettrica classificata come "domestico residente", ovvero quella associata all'indirizzo in cui il titolare ha la propria residenza anagrafica.
Seconda casa e utenze aggiuntive
Il canone non si moltiplica in ragione del numero di immobili o contratti elettrici posseduti. Chi ha una seconda casa, o è titolare di più utenze non residenti, non è soggetto a ulteriori addebiti: il canone rimane unico per famiglia anagrafica. Fa eccezione il caso in cui in più immobili risiedano distinti nuclei familiari con proprie famiglie anagrafiche separate: in tale ipotesi ciascun nucleo è tenuto al pagamento di un proprio canone.
Coniugi con residenze diverse
Nel caso in cui i coniugi, o più in generale i componenti di un nucleo familiare, abbiano residenze anagrafiche in comuni o indirizzi diversi, e siano quindi titolari di contratti elettrici residenti separati, per evitare un doppio addebito è necessario che uno dei due presenti la dichiarazione sostitutiva (Quadro B) indicando su quale nominativo deve essere effettuato l'addebito. La dichiarazione si presenta una sola volta; in caso di variazione della situazione familiare va aggiornata compilando il Quadro C.
Come avviene il pagamento del Canone TV in bolletta?
Il Canone TV viene ripartito in rate e addebitato nelle bollette dell'energia elettrica durante l'anno. Non è previsto un bollettino di pagamento separato: l'importo del canone e quello relativo alla fornitura energetica confluiscono in un unico documento di fatturazione.
- Ripartizione dell'importo annuale in rate mensili o bimestrali: l'importo annuo del canone viene suddiviso in rate proporzionali alla frequenza di emissione delle bollette.
- Dettaglio dell'importo addebitato: la quota addebitata in ciascuna bolletta varia in base alla cadenza di fatturazione scelta o assegnata dal fornitore, e corrisponde alla frazione dell'importo annuale riferita al periodo di competenza.
- Voce dedicata in bolletta: il canone è sempre indicato con la dicitura specifica "Canone di abbonamento alla televisione", separata dalle voci relative ai consumi energetici. L'importo totale della bolletta comprende sia i costi della fornitura sia la quota di canone del periodo, che tuttavia rimane identificabile come voce distinta.
- In caso di attivazione di una nuova fornitura durante l'anno, l'importo addebitato dipende dalla data di inizio del contratto. Se la fornitura viene attivata dopo ottobre, il canone residuo sarà addebitato a partire dalle rate dell'anno successivo. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza elettrica, il canone è dovuto a partire dal mese in cui si è in possesso del televisore. In tal caso, l'eventuale differenza deve essere pagata mediante modello F24.
Esenzione e dichiarazione di non detenzione
Non tutti i titolari di un'utenza elettrica residenziale sono obbligati al pagamento del Canone TV. La legge prevede specifici casi di esenzione, che devono essere comunicati ogni anno all'Agenzia delle Entrate tramite apposita dichiarazione sostitutiva.
Ha diritto all'esenzione:
- Chi non possiede un apparecchio televisivo
- Chi sta già pagando il Canone su un'altra utenza intestata a un altro componente del nucleo familiare
- Chi ha un’età superiore ai 75 anni e un reddito annuo non superiore a 8.000 euro
- Personale diplomatico e militari stranieri
Riferimenti normativi sul Canone TV in bolletta
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016): introduce l'addebito del Canone TV nella bolletta dell'energia elettrica e definisce i presupposti applicativi.
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223: definisce la famiglia anagrafica come unità di riferimento per il pagamento del canone, con l'inclusione delle unioni civili.
- Agenzia delle Entrate – Portale dedicato al Canone TV: www.agenziaentrate.gov.it (dichiarazioni di esenzione, modelli, istruzioni per il rimborso).
- Sito ufficiale del Canone RAI: www.canone.rai.it (modulistica, FAQ, aggiornamenti sull'importo annuale).
