Conciliazione Paritetica | Hera Comm - Gruppo Hera
Conciliazione
Conciliazione
Hera adotta la Conciliazione Paritetica per risolvere le controversie in modo semplice, veloce e gratuito.
Il Gruppo Hera promuove la CONCILIAZIONE PARITETICA come strumento per la risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario.
Cos’è la Conciliazione
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È uno strumento extragiudiziale delle controversie che ha l’obiettivo di raggiungere un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, le parti possono sempre attivare una causa giudiziale.
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È un procedimento più veloce ed economico rispetto a una causa giudiziaria, con l’intento di prevenirne l’eventualità e quindi la numerosità.
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Integra le attuali modalità di prevenzione del contenzioso, ed è a disposizione dell’utente per la risoluzione di situazioni di gestione del reclamo concluse con modalità ritenuta non soddisfacente e per le quali non resterebbe che la via giudiziaria.
Come avviene la Conciliazione
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Si svolge con l’ausilio di due conciliatori, che rappresentano le due parti interessate ed hanno il compito di individuare la proposta da sottoporre alle parti.
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È gratuito per il cliente
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È disciplinato dal “Regolamento di conciliazione paritetica” che definisce le modalità operative per la sua applicazione. Dal 1° luglio 2014 oltre ai servizi gas ed energia elettrica, lo strumento è esteso anche al servizio idrico, per i contenziosi derivanti da clienti domestici.
Come si attiva la Concilazione
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La richiesta di conciliazione è redatta da un cliente sul modulo allegato al regolamento, disponibile in questa pagina e presso gli sportelli del Gruppo Hera, o sui siti web delle Associazioni dei consumatori e nelle loro rispettive sedi.
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La conciliazione si avvia solo se il cliente non si ritiene soddisfatto da risposta motivata a reclamo scritto. Non può quindi essere avviata se prima non ha esposto la sua “insoddisfazione” attraverso un reclamo scritto cui l’azienda, dopo il normale esame del caso, ha dato la risposta nelle modalità previste da ARERA, o scaduti inutilmente i termini.
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La richiesta di conciliazione sottoscritta dal cliente è un mandato ad un’associazione a conciliare o transigere la controversia.
La procedura della Conciliazione
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La procedura prevede tempi precisi per lo svolgimento, che si conclude, sia in caso di avvenuta che di mancata conciliazione, dopo 120 giorni solari dal ricevimento della richiesta, salvo ulteriore proroga di ulteriori 30 giorni solari, concordata tra le parti.
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Durante la procedura di conciliazione sono sospese eventuali interruzioni del servizio e di recupero forzoso dei crediti fino a quel momento maturati.
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La procedura si conclude con la sottoscrizione di un verbale, di avvenuta o di mancata conciliazione. Il verbale di avvenuta conciliazione assume il valore di contratto di transazione (art. 1695 cc) ed è quindi vincolante per le parti.
Associazioni di consumatori e regolamento di Conciliazione Paritetica
- ACU - Associazione Consumatori Utenti
- A.Di.Do.
- Adoc
- Adusbef
- Altroconsumo
- Arco Consumatori
- Asso-Consum
- Assoutenti
- Casa del Consumatore
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Codici
- Confconsumatori
- Federconsumatori
- Lega Consumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento difesa del cittadino
- Unione Nazionale Consumatori
Risoluzione extragiudiziale delle controversie: la Conciliazione Paritetica ed il Servizio di Conciliazione Autorità
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati da ARERA - Testo Integrato Conciliazione (TICO). Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori.
Il cliente finale, dunque, che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo ovvero non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice ordinario dovrà obbligatoriamente esperire – a far data dal 1° gennaio 2017 – il tentativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Per tale ragione ARERA ha istituito il Servizio Conciliazione gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, che è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution).
In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, rivolgendosi agli organismi ADR iscritti all’albo tenuto presso l’Autorità e pubblicato nel sito ARERA https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.
HERA COMM partecipa attivamente allo svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Il Servizio Conciliazione Autorità:
Per attivare il Servizio Conciliazione è necessario registrarsi nella piattaforma telematica di gestione delle pratiche cui si accede dal sito www.conciliazione.energia.it . La conciliazione può essere attivata e seguita direttamente dal Cliente o mediante un soggetto da esso delegato. La richiesta di attivazione del Servizio Conciliazione va inoltrata da parte del Cliente solo dopo aver presentato reclamo scritto ad HERA COMM al quale sia stata data una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo senza aver ricevuto risposta. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.
Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com consultare il sito https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm